autorizzazione alla vendita di bene di incapace, erede di italiano residente e deceduto all'estero


not. Ernesto Quinto Bassi

Il caso: vendita di bene immobile in comune di Cagliari appartenente ad un cittadino italiano domiciliato, residente e deceduto all'estero, l'erede è interdetto.

La procedura dell'accettazione beneficiata non si è ancora conclusa.

 

Qual è il tribunale ex art 747 c.p.c., territorialmente competente?

1.      il giudice del luogo ove sono situati la maggior parte dei beni in Italia in applicazione, per analogia, dell'art.22 cpc?

2.      il giudice del luogo ove risiede l'interdetto in virtù del principio secondo il quale in mancanza di un'espressa previsione normativa la competenza è individuata in relazione al domicilio del soggetto nel cui interesse è previsto il provvedimento di v.g.?

3.      il capo dell'ufficio consolare individuato ai sensi dell'art.35, D.P.R. 200/1967

4.      ancora il tribunale indicato dall'art. 35, D.P.R 200/1967

 

 

Not. Adriano Pischetola, risponde:

 

Trattandosi di bene ereditario appartenente ad un incapace, non vedo altra autorità giudiziaria competente se non il Tribunale del luogo di apertura della successione ( art. 747, c.p.c.).

 

Difronte all'ormai incontestato principio dell'immediato riconoscimento nel territorio italiano di provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione con gli unici limiti rappresentati dall'ordine pubblico e dal rispetto dei diritti essenziali della difesa (arg. ex artt. 66 e 65 legge n.218/95), mi pare che non sorgano più dubbi in ordine alla utilizzabilità anche ai nostri fini di siffatti provvedimenti.

 

Non ritengo applicabile per analogia il disposto dell'art. 22 c.p.c., essendo questa norma generale (in materia successoria) rispetto a quella speciale ex art. 747 c.p.c., nè ritengo possibile invocare semplicemente il provvedimento autorizzativo presso l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione ricade il domicilio o la residenza dell'incapace  - perchè non è solo il suo interesse oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, come sappiamo, ma interessi compositi e molteplici relativi anche ad altri soggetti - [a proposito, dal quesito non si evince se l'interdetto è domiciliato in Italia o all'estero, ma dal contesto deduco che sia all'estero, o sbaglio?].

 

Il problema semmai si pone per l'autorità competente a fornire il preventivo parere del giudice tutelare circa l'emanabilità del provvedimento autorizzativo.

 

Ancora una volta credo che tale parere possa essere richiesto al giudice tutelare (anche straniero) competente in ragione del domicilio dell'interdetto che è quello del tutore ai sensi dell'art. 45 c.c.,- norma quest'ultima da ritenersi applicabile in forza dell'art. 43 della legge n.218/95 che appunto per i rapporti fra l'incapce e chi ne ha la cura fa riferimeto alla legge nazionale dell'incapace stesso - (per quanto concerne la competenza del G.T. conformemente vedi studio CNN n.1482 approvato l'11.2.1997 , sia pure in riferimento all'analoga ipotesi della vendita del bene ereditario di un minore; contra P. Genova 16 settembre 1978, D.Fam, 1979, 811 che ritiene competente a pronunciarsi sulla vendita di un immobile ereditario appartenente ad un minore il giudice tutelare del luogo ove è sito l'immobile stesso).

 

Del resto ricorrendo motivi di urgenza l'art.43 della legge di riforma del dip stabilisce che il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana, dovendosi però  legittimamente dubitare che nel concetto di 'misure' possa rientrare quello del semplice parere (perlatro non vincolante, come è noto) del G.T. previsto nella procedura ex art. 747 cpc.

 

Al riguardo peraltro non va ignorato il disposto dell'art. 35 della legge consolare n.200/1967, in particolar modo nel punto in cui consente al 'capo dell'ufficio consolare di I° categoria' di emanare provvedimenti di v.g. anche in materia di successioni che per leggi dello Stato siano di competenza del giudice tutelare, nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.

Del resto in dottrina si fa correttamente notare che questa competenza consolare è ammessa - per espressa affermazione contenuta nel cit. art. 35 - semprechè ricorrano quelle 'particolari circostanze che ciò consiglino'.

 

Escluderei, invece, che tale autorità possa emanare essa stessa il provvedimento autorizzativo nella sua interezza, stante il raccordo interpretativo che prima evidenziavo fra art.747 c.p.c., da un lato e legge di riforma del diritto internazionale privato.

 

La competenza del Tribunale di Roma resta a sua volta testualmente esclusa dall'art. 36 legge cit. che la prevede solo in particolari casi in relazione ai ricorsi avverso i provvedimenti consolari ex art. 36 legge cit. (cfr. Caccavale, Manuale di v.g. Ipsoa, 1999, pag. 691 che cita in nota Brama, pag. 18 in Accettazione di eredità con beneficio d'inventario, Milano, 1995), . 

cordialità